Inviato esito
Visualizza partecipanti
Spett.le S.A.,
L’analisi prezzi allegata ai documenti di gara, da cui poi scaturisce la tariffa a base di gara, riporta, tra le varie voci, quella inerente la gestione (trasporto e smaltimento) degli scarti solidi (voce 12) stimando la produzione di tonn 3449,25 (18% su FORSU in ingresso) ad un costo fissato (trasporto+smaltimento) pari ad €/tonn 250. Orbene i dati di campo riferiti al 2025, in linea con gli anni pregressi, riferiscono risultati molto diversi da quelli posti a base di calcolo, infatti su circa tonn 20.000 conferite nell’anno si è ottenuta una produzione di scarti solidi pari a circa tonn 6000 ovvero circa il 30% sul totale contro il 18% stimato a base di calcolo dalla S.A. Vi è più: i costi di trasporto e smaltimento computati dalla S.A (€/ton 250) non risultano rappresentativi, in quanto sottostimati, rispetto ai reali prezzi di mercato sostenuti dai Comuni appartenenti alla SRR conferitori in impianto.
Discorso simile per gli scarti liquidi laddove (voce 10 dell'analisi prezzi) vengono computati tonn/anno 3695,63 al cospetto dei circa tonn 4500 realmente prodotti e dunque smaltiti nel 2025, in linea con gli anni precedenti, a costi superiori, sostenuti dai comuni conferitori in impianto, rispetto a quelli computati in tariffa(€/ton 80).
In virtù delle ragioni sopra esposte, la tariffa posta a base di gara calcolata sull’analisi prezzi in commento risulta sottostimata rispetto alla realtà operativa dell’impianto. Quantunque un’analisi di mercato condotta dalla S.A possa ricondurre alla tariffa posta a base di gara questa risulta certamente sottostimata rispetto a quella scaturente dalla gestione effettiva dell’impianto figlia di attrezzature sottodimensionate e manchevoli fornite dalla S.A all’atto dell’avvio della gestione.
Si chiede, pertanto in ragione delle considerazioni sopra esposte di valutare la rettifica dell’analisi dei prezzi inserendo i dati reali di campo in modo da fornire agli operatori interessati la reale incidenza dei costi nella considerazione del fatto che l’impianto opera ormai da 7 anni senza soluzione di continuità in capo allo stesso gestore che ha provveduto a formulare il presente quesito.
Cordiali saluti.
Gara #81
Gestione dell’impianto di Compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, trasporto e smaltimento/recupero degli scarti solidi e liquidi, manutenzione impianto e aree a verde.Informazioni appalto
23/12/2025
Aperta
Servizi
€ 9.843.666,75
Ferreri Fabio
Categorie merceologiche
7712 - Servizi di compostaggio
Lotti
Inviato esito
1
B9C61AB598
Qualità prezzo
Gestione dell’impianto di Compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, trasporto e smaltimento/recupero degli scarti solidi e liquidi, manutenzione impianto e aree a verde.
Gestione dell’impianto di Compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, trasporto e smaltimento/recupero degli scarti solidi e liquidi, manutenzione impianto e aree a verde.
€ 9.843.666,75
€ 2.025.683,91
€ 155.821,83
€ 9.376.274,93
Determinazione n. 69 Del 10/04/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 02365600390 | CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC COOP |
Seggio di gara
Atto di nomina del Seggio di Gara prot. n. 269
29/01/2026
|
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296.66 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| BONUOMO | LUCA | Presidente |
| LAURETTA | ROBERTO | Componente |
| BONCORAGLIO | ROSSANA | Componente |
Commissione valutatrice
Determinazione del Dirigente n.22
05/02/2026
|
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791.08 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Ferreri | Fabio | Presidente |
| Di Rosa | Vincenza | Componente |
| Occhipinti | Gaudenzio | Componente |
Scadenze
15/01/2026 12:00
29/01/2026 10:00
29/01/2026 12:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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359.93 kB | |
|
2-disciplinare-di-gara.pdf SHA-256: 7db0baa0117d6867814d7ae6cd2650ca2a6d70ca6465262fcf753b7822686cd1 23/12/2025 11:39 |
676.07 kB | |
|
capitolato-speciale-di-appalto-ragusa.pdf SHA-256: c54b2fdb5d97bbf20a174cc457352df736763e228f6d39fd2859f70a06729bf9 23/12/2025 11:42 |
534.03 kB | |
|
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21.71 kB | |
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quadro-economico-ragusa-2025.pdf SHA-256: 96de53ea22c2e00aaa0bddeb483b6372cfde5cea0026703f1685db87e92c188d 23/12/2025 11:42 |
9.53 kB | |
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3.26 MB | |
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7.35 kB | |
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Verbale ammissione SHA-256: fa91bb0d6226814a0501ca5d9986460f051a839387e0f088201976ddd882f47b 29/01/2026 18:00 |
1.28 MB | |
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verbale-di-insediamento-commissione-giudicatrice-srr-426.pdf SHA-256: 49fd8be224bec5194bba196078a68e6a8550ad7bc77ff671b997cde276f77dce 13/02/2026 10:56 |
431.08 kB | |
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srr-509-del-24.02.2026-verbale-di-proposta-di-aggiudicazione.pdf SHA-256: ca6d0b59d38a93d78c949346bcb5b1fa1c889e851e4ee772031abf0ed766cbfd 24/02/2026 11:32 |
765.88 kB | |
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srr-915-determinazione-di-aggiudicazione-definitiva-n.-69-del-10.04.2026.pdf SHA-256: f0a87b8d7173123b8637312f9bfc878d88b2ade35de7f3a3ffb4afa46b417d8f 10/04/2026 12:10 |
945.84 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: f4df7425cbe625b6ccd99fb21350ab7456f86ce9bebb6b46e9dbe5121bcee809 10/04/2026 12:24 |
15.34 kB |
Chiarimenti
07/01/2026 15:36
Quesito #1
Spett. le S.A.,
A pagina 5 del CSA viene indicata una % di sfalci CER 200201 pari al 30% sul totale da conferire. Parimenti il quadro economico allegato ai documenti di gara riporta un quantitativo di sfalci da conferire nei tre anni pari a tonn 24 637,50, ovvero il 30% del totale. Si chiede se tale % sia riconducibile ad una prescrizione particolare in atto al titolo autorizzativo + PMC oppure risulti frutto di una scelta da parte di codesta S.A.
Nel secondo caso si chiede se tale %, nel corso dell’appalto, risulti vincolante per il gestore oppure derogabile.
In attesa di riscontro,
porgiamo saluti cordiali.
A pagina 5 del CSA viene indicata una % di sfalci CER 200201 pari al 30% sul totale da conferire. Parimenti il quadro economico allegato ai documenti di gara riporta un quantitativo di sfalci da conferire nei tre anni pari a tonn 24 637,50, ovvero il 30% del totale. Si chiede se tale % sia riconducibile ad una prescrizione particolare in atto al titolo autorizzativo + PMC oppure risulti frutto di una scelta da parte di codesta S.A.
Nel secondo caso si chiede se tale %, nel corso dell’appalto, risulti vincolante per il gestore oppure derogabile.
In attesa di riscontro,
porgiamo saluti cordiali.
13/01/2026 09:33
Risposta
La percentuale indicata negli atti di gara costituisce un valore definito dalla Stazione Appaltante ai fini della corretta impostazione del servizio, e comunque in linea con quanto indicato nelle Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio della Regione Sicilia (O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999). Tale percentuale non assume carattere vincolante per il gestore, fermo restando che eventuali scostamenti non potranno eccedere il limite massimo del 30%, nel rispetto del buon andamento gestionale e delle esigenze tecniche connesse alla corretta composizione della miscela, restando in capo al gestore l’ottimizzazione della miscela in base alle caratteristiche dei conferimenti.
07/01/2026 15:48
Quesito #2
Spett. le S.A.,
Preso atto della gara in corso di pubblicazione bandita dal Comune di Ragusa in merito all’affidamento del servizio di conferimento CER 200108 per anni 1 tonn 4700 presso impianti di recupero dislocati nel territorio siciliano, si richiede come possa essere garantita la saturazione annua dell’impianto e dunque l’attendibilità del quadro economico allegato ai documenti di gara, giacchè risulta di tutta evidenza come ogni Comune appartenente alla SRR ATO 7 RG possa ritenersi libero di conferire i propri rifiuti a seguito di altre procedure di gara presso altri impianti. Si chiedono pertanto documentati chiarimenti circa la compatibilità degli atti di gara con la disciplina dell’appalto, tenuto conto che, invece, in tale evenienza (mancanza di flussi minimi garantiti e rischio operativo sull’appaltatore, quanto meno con riferimento ai costi fissi: personale, nolo mezzi, etc.), si tratterebbe della diversa ipotesi della concessione (cfr. art. 2 dell’allegato I.1 al CCP), con conseguente obbligo di ripubblicazione degli atti presso la GUUE in conformità alla direttiva concessioni e non alla direttiva appalti.
Cordiali saluti.
Preso atto della gara in corso di pubblicazione bandita dal Comune di Ragusa in merito all’affidamento del servizio di conferimento CER 200108 per anni 1 tonn 4700 presso impianti di recupero dislocati nel territorio siciliano, si richiede come possa essere garantita la saturazione annua dell’impianto e dunque l’attendibilità del quadro economico allegato ai documenti di gara, giacchè risulta di tutta evidenza come ogni Comune appartenente alla SRR ATO 7 RG possa ritenersi libero di conferire i propri rifiuti a seguito di altre procedure di gara presso altri impianti. Si chiedono pertanto documentati chiarimenti circa la compatibilità degli atti di gara con la disciplina dell’appalto, tenuto conto che, invece, in tale evenienza (mancanza di flussi minimi garantiti e rischio operativo sull’appaltatore, quanto meno con riferimento ai costi fissi: personale, nolo mezzi, etc.), si tratterebbe della diversa ipotesi della concessione (cfr. art. 2 dell’allegato I.1 al CCP), con conseguente obbligo di ripubblicazione degli atti presso la GUUE in conformità alla direttiva concessioni e non alla direttiva appalti.
Cordiali saluti.
13/01/2026 09:34
Risposta
Il quantitativo è stato determinato sulla base dei fabbisogni storici e prevedibili dei Comuni della SRR, tenuto conto del limite autorizzativo dell’impianto oggetto della procedura. Tale limite costituisce il parametro tecnico‑normativo che definisce la capacità massima conferibile e, conseguentemente, il perimetro del servizio oggetto dell’appalto.
Per i volumi eccedenti, i Comuni della SRR da sempre si avvalgono di altri impianti tramite autonome procedure.
Alla luce di quanto sopra, la procedura mantiene la natura di appalto di servizi, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2 dell’Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici per la qualificazione come concessione, né quelli per l’applicazione della direttiva 2014/23/UE.
Per i volumi eccedenti, i Comuni della SRR da sempre si avvalgono di altri impianti tramite autonome procedure.
Alla luce di quanto sopra, la procedura mantiene la natura di appalto di servizi, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2 dell’Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici per la qualificazione come concessione, né quelli per l’applicazione della direttiva 2014/23/UE.
08/01/2026 17:22
Quesito #3
Spett.le S.A.,
L’analisi prezzi allegata ai documenti di gara, da cui poi scaturisce la tariffa a base di gara, riporta, tra le varie voci, quella inerente la gestione (trasporto e smaltimento) degli scarti solidi (voce 12) stimando la produzione di tonn 3449,25 (18% su FORSU in ingresso) ad un costo fissato (trasporto+smaltimento) pari ad €/tonn 250. Orbene i dati di campo riferiti al 2025, in linea con gli anni pregressi, riferiscono risultati molto diversi da quelli posti a base di calcolo, infatti su circa tonn 20.000 conferite nell’anno si è ottenuta una produzione di scarti solidi pari a circa tonn 6000 ovvero circa il 30% sul totale contro il 18% stimato a base di calcolo dalla S.A. Vi è più: i costi di trasporto e smaltimento computati dalla S.A (€/ton 250) non risultano rappresentativi, in quanto sottostimati, rispetto ai reali prezzi di mercato sostenuti dai Comuni appartenenti alla SRR conferitori in impianto.
Discorso simile per gli scarti liquidi laddove (voce 10 dell'analisi prezzi) vengono computati tonn/anno 3695,63 al cospetto dei circa tonn 4500 realmente prodotti e dunque smaltiti nel 2025, in linea con gli anni precedenti, a costi superiori, sostenuti dai comuni conferitori in impianto, rispetto a quelli computati in tariffa(€/ton 80).
In virtù delle ragioni sopra esposte, la tariffa posta a base di gara calcolata sull’analisi prezzi in commento risulta sottostimata rispetto alla realtà operativa dell’impianto. Quantunque un’analisi di mercato condotta dalla S.A possa ricondurre alla tariffa posta a base di gara questa risulta certamente sottostimata rispetto a quella scaturente dalla gestione effettiva dell’impianto figlia di attrezzature sottodimensionate e manchevoli fornite dalla S.A all’atto dell’avvio della gestione.
Si chiede, pertanto in ragione delle considerazioni sopra esposte di valutare la rettifica dell’analisi dei prezzi inserendo i dati reali di campo in modo da fornire agli operatori interessati la reale incidenza dei costi nella considerazione del fatto che l’impianto opera ormai da 7 anni senza soluzione di continuità in capo allo stesso gestore che ha provveduto a formulare il presente quesito.
Cordiali saluti.
13/01/2026 09:38
Risposta
Si rappresenta preliminarmente che il quesito formulato dall’Operatore Economico contiene un dato non conforme a quanto riportato negli atti di gara. In particolare, con riferimento alla voce n. 12 dell’analisi prezzi (“Gestione scarti solidi – trasporto e smaltimento”), il quesito indica un costo unitario pari a € 250/tonnellata, mentre l’importo effettivamente previsto nell’analisi prezzi allegata ai documenti di gara è pari a € 295/tonnellata.
Pertanto, ogni valutazione in ordine alla congruità della voce in esame deve essere riferita al valore corretto di € 295/tonnellata, come riportato negli atti ufficiali di gara. Discorso simile per gli scarti liquidi.
Si evidenzia che il quesito si fonda anche su dati che non possono essere assunti a riferimento. La percentuale del 30% di scarti solidi menzionata non risulta allineata alle migliori pratiche tecnico-operativo constandard tecnici nazionali che indicano come riferimento valori compresi tra 10% e 20%, il dato ufficiale dell’impianto relativo alla frazione non compostabile in ingresso – media ponderata inferiore al 8%, come attestato dalle analisi bimestrali – determinerebbe una produzione massima di scarti pari al 18% della FORSU, unico valore valido e già correttamente recepito nell’analisi prezzi.
Parimenti, le attrezzature previste negli atti di gara sono adeguatamente dimensionate e idonee allo svolgimento delle attività, sia quelle fornite dalla Stazione Appaltante sia quelle poste a carico dell’Appaltatore, essendo state definite in coerenza con i fabbisogni tecnici e con la capacità operativa dell’impianto.
Pertanto, ogni valutazione in ordine alla congruità della voce in esame deve essere riferita al valore corretto di € 295/tonnellata, come riportato negli atti ufficiali di gara. Discorso simile per gli scarti liquidi.
Si evidenzia che il quesito si fonda anche su dati che non possono essere assunti a riferimento. La percentuale del 30% di scarti solidi menzionata non risulta allineata alle migliori pratiche tecnico-operativo constandard tecnici nazionali che indicano come riferimento valori compresi tra 10% e 20%, il dato ufficiale dell’impianto relativo alla frazione non compostabile in ingresso – media ponderata inferiore al 8%, come attestato dalle analisi bimestrali – determinerebbe una produzione massima di scarti pari al 18% della FORSU, unico valore valido e già correttamente recepito nell’analisi prezzi.
Parimenti, le attrezzature previste negli atti di gara sono adeguatamente dimensionate e idonee allo svolgimento delle attività, sia quelle fornite dalla Stazione Appaltante sia quelle poste a carico dell’Appaltatore, essendo state definite in coerenza con i fabbisogni tecnici e con la capacità operativa dell’impianto.